di Maurizio Guarino di Onara, Marchese di Valdichiana Senese.
Per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, in cui il materiale genetico (DNA) è stato modificato in un modo differente da quanto avviene in natura, con l’accoppiamento e la ricombinazione genetica naturale. L’applicazione delle moderne biotecnologie permette di trasferire tratti di geni selezionati da un organismo all’altro, anche di specie non correlate, per esempio tra batteri e piante. Gli OGM attualmente sviluppati, autorizzati e commercializzati sono piante, (mais, soia, colza e cotone), modificate geneticamente per conferire loro caratteristiche che non hanno, come la resistenza a certi insetti o la tolleranza ad alcuni erbicidi. In Italia, ad oggi, nessuna di queste piante geneticamente modificate viene coltivata a fini commerciali, anche se è consentita la commercializzazione dei loro prodotti nel rispetto delle regole di etichettatura. Un OGM o un suo prodotto derivato può essere immesso sul mercato europeo solo dopo che sia stato autorizzato sulla base di una procedura complessa, che comprende una valutazione del rischio per la salute umana e per l’ambiente. La normativa di riferimento in campo alimentare per il settore degli organismi geneticamente modificati è rappresentata principalmente dal Regolamento (CE) n. 1829/2003 e dal Regolamento (CE) n. 1830/2003, entrambi in applicazione dal 18 aprile 2004. Il Regolamento (CE) n. 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi GM, definisce, fra l’altro, la procedura di autorizzazione per l’immissione in commercio di un OGM o di un alimento o un mangime GM, stabilisce i requisiti specifici in materia di etichettatura e fissa la soglia di tolleranza della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM.
In virtù di tale disciplina comunitaria gli alimenti e mangimi GM possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di un’autorizzazione da parte della Commissione europea (CE) alle condizioni ed alle eventuali restrizioni riportate nell’autorizzazione stessa. La procedura di autorizzazione è centralizzata. Gli operatori interessati presentano una domanda di autorizzazione per ciascun OGM e i suoi possibili impieghi alimentari/mangimistici all’Autorità nazionale competente di uno Stato membro.
Il dossier con le informazioni relative all’OGM è valutato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che invia il parere alla Commissione europea e agli Stati membri, mettendo a disposizione del pubblico il dossier per le eventuali osservazioni. Successivamente la CE predispone una proposta di Decisione da sottoporre all’approvazione degli Stati membri nelle opportune sedi comunitarie. Dal momento in cui viene emanata la Decisione di autorizzazione l’OGM e i relativi prodotti oggetto della stessa possono essere immessi sul mercato europeo, quindi anche in Italia, alle condizioni previste nel provvedimento. La legislazione italiana di riferimento è la seguente Decreto Legislativo 14 novembre 2016 , n. 227; Piani Nazionali Alimentazione Umana (PNAU) ed Animale (PNAA); Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.70 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati; Legge n. 5 del 28/01/05 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica; Decreto-Legge del 22 novembre 2004 n.279 Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica; Decreto Legislativo dell’8 luglio 2003 n.224 Attuazione della Direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati; Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n.206 Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l’impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati. S.O. G.U. 1 giugno 2001 n. 133. (Con modifiche ai sensi dell’art. 4, d.l. 7 settembre 2001, n. 343). La Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute predispone periodicamente il “Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per la ricerca degli OGM (CROGM) e l’Istituto superiore di sanità.
Il Piano Nazionale OGM, approvato dal Coordinamento tecnico interregionale interdisciplinare per la sicurezza alimentare, ha lo scopo di facilitare la programmazione e il coordinamento delle attività di controllo svolte in questo specifico settore dalle Autorità sanitarie regionali e provinciali nonché dagli Uffici periferici USMAF del Ministero della salute. Ciò in applicazione sia dei Regolamenti (CE) 1829/2003 e 1830/2003, sia del Regolamento (CE) 882/2004. Il documento si articola in più parti definendo per tutti i soggetti coinvolti ruoli ed obiettivi, individuando i principali gruppi alimentari da sottoporre al controllo e fornendo dettagliate indicazioni applicative del relativo campionamento. In breve, l’attuazione del Piano per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza è affidata: alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per la programmazione e il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo sul territorio regionale di competenza; alle ASL per l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo; agli USMAF per le attività di controllo sui prodotti destinati all’alimentazione umana presentati all’importazione; agli IIZZSS, alle ARPA, alle ASL e agli altri laboratori designati dalle Autorità competenti per il controllo ufficiale per l’effettuazione delle analisi di laboratorio; al CROGM per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle attività di controllo – database – e il supporto tecnico per le procedure di analisi; all’ISS per le revisioni di analisi su campioni di alimenti non conformi. Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per la ricerca degli OGM (CROGM) e l’Istituto superiore di sanità, predispone dal 2006 un Piano nazionale triennale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti, finalizzato alla programmazione e al coordinamento delle attività di controllo svolte in questo specifico settore da parte delle Autorità sanitarie regionali e provinciali, in applicazione, sia della normativa quadro del settore degli OGM, i regolamenti comunitari nn. 1829/2003 e 1830/2003, sia del regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali. I prodotti costituiti o contenenti o derivati da OGM, sia alimenti che mangimi, sono soggetti ai requisiti di etichettatura e tracciabilità stabiliti con i Regolamenti comunitari n. 1829/2003 e n. 1830/2003. Ciò garantisce che vengano fornite informazioni ai consumatori e utilizzatori di tali prodotti, permettendo loro di effettuare una scelta consapevole. Il Regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce requisiti specifici in materia di etichettatura e fissa le soglie di tolleranza della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM, per cui anche gli alimenti derivati da OGM, destinati al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per la collettività, devono riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM.
Tale obbligo non si applica tuttavia agli alimenti che contengono OGM autorizzati, oppure sono costituiti o prodotti a partire da OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0.9% degli ingredienti alimentari, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (art. 12, comma 2 del Regolamento).
La definizione della soglia di tolleranza sopra indicata scaturisce dalla impossibilità nell’Unione europea, come nei Paesi terzi, di impedire la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM nei prodotti convenzionali durante le fasi di coltivazione, manipolazione, stoccaggio, trasporto. Con il Regolamento (CE) n. 1830/2003 gli alimenti GM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità che è definita, in modo specifico per questo settore, “come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell’immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione”.
Per garantire la tracciabilità gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti da OGM hanno l’obbligo di fornire al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di produzione e distribuzione, una specifica informazione in merito. In conclusione, tutti i prodotti alimentari costituiti o contenenti OGM o derivati da essi, con una presenza superiore allo 0.9%, destinati al consumatore finale devono riportare in etichetta la dicitura “contiene organismi geneticamente modificati” o “contiene (nome dell’organismo) geneticamente modificato”.